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RISPARMIO ENERGETICO: L'ACCORDO SUL FOTOVOLTAICO DEL COMUNE DI FOGGIA PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
sabato 24 luglio 2010
Image Fotovoltaico, gli impianti garantiranno un risparmio di circa 25mila tonnellate di petrolio e un taglio delle emissioni di CO2 pari a 72mila tonnellate.
Inquinare meno, risparmiare di più. I progetti di realizzazione di alcuni parchi fotovoltaici sul territorio comunale,consentiranno alla città di Foggia di realizzare un notevole risparmio in termini di emissioni di CO2 e consumo di petrolio. I parchi, predisposti per una potenza di 78,877 MW e una conseguente produzione di 112.715,233 MW/h annui, garantiranno un risparmio di petrolio pari a 24.767,38 tonnellate e un taglio delle emissioni di 72.011,32 di CO2.

“Credo che questo sia il riscontro più  lampante della possibilità per l’intera comunità di prospettare un miglioramento delle condizioni di vita – afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Foggia, Pasquale Russo -. In un momento storico in cui i governi nazionali stanno accelerando il percorso di riconversione energetica attraverso massicci investimenti sulle fonti rinnovabili e in un contesto come quello della Puglia che ha scommesso da anni su questo fronte, la nostra città non poteva rimanere indietro e favorire un processo di sviluppo ad alta sostenibilità”.

Nella seduta del Consiglio comunale svoltasi nel pomeriggio di ieri, l’assessore Russo ha anche replicato all’interpellanza presentata dal consigliere della lista “Prima Foggia”, Bruno Longo, inerente proprio le delibere di Giunta riguardanti gli indirizzi sugli impianti fotovoltaici e alla realizzazione degli stessi.

“Com’è possibile desumere – ha spiegato Russo -, in maniera inconfutabile, dalla delibera di giunta comunale n. 41 del 5 maggio 2010, la stessa approva un documento contenente una serie d’indicazioni per un servizio interno all’Amministrazione (Servizio Ambiente). Nel documento, dopo un ovvio richiamo a riferimenti normativi sulla localizzazione e a contenuti propri della vigente norma regionale, è trattato il tema del così detto ristoro ambientale e conseguentemente la approvazione di uno schema di convenzione tipo. Tale atto si reputava necessario da parte dell’Amministrazione, per eliminare qualsiasi elemento di discrezionalità in merito all’esame di proposte di “ristori ambientali” pervenute da parte dei soggetti interessati, ritenendo di rassegnare, al servizio ambiente, indirizzi (linee guida operative) aventi come obiettivo la determinazione di un equo comportamento e trattamento per tutti quelli che, sino allora e per il futuro, avessero autonomamente e senza schemi di riferimento fatte le loro proposte. La necessità di fornire indirizzi di riferimento, circa l’ammontare e la temporizzazione dell’indennizzo, nasceva altresì dalla necessità di raccordare i “proventi” derivanti dalle proposte dei privati alla manovra finanziaria dell’Ente, considerato lo stato in cui versa. Tale atto giuntale trattava quindi l’approvazione di linee guida operative, in altre parole indicazioni sviluppate in conformità a conoscenze aggiornate e valide, cosa ben diversa da un atto amministrativo generale a contenuto normativo, in altre parole da un complesso di norme che regola un determinato settore di attività o disciplina il funzionamento dell’Ente o organismi dello stesso quale è un regolamento. L’Atto approvato con la su richiamata deliberazione di giunta non è, e non può esserlo per i contenuti che lo compongono, una fonte normativa secondaria, subordinata alla legge nel sistema della gerarchia delle fonti, cioè un regolamento.

Non trova fondamento quindi l’eccezione di “esproprio di competenza” sollevata”.
 
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